IL CLUBINO DEL MARE
Associazione Sportiva Dilettantistica Riconosciuta
Statuto
DENOMINAZIONE – SCOPO – DURATA
ART. 1
L’Associazione è stata fondata nel 1984 con il nome “IL CLUBINO DEL MARE – Associazione Sportiva Dilettantistica, modificata nel Giugno 2024 in Associazione Sportiva Dilettantistica “Riconosciuta”.
L’Associazione potrà, comunque,essere identificata anche attraverso la denominazione “IL CLUBINO DEL MARE ASD”.
I colori dell’Associazione sono: blu, bianco e rosso.
La sede legale è fissata a Palermo ( località Mondello, cap. 90149 ), in via Ciane n. 19. Il Consiglio Direttivo, per esigenze funzionali o, comunque, di opportunità, può decidere ( deliberando ) il trasferimento della sede sociale in altro sito, mantenendo comunque la residenza principale in provincia di Palermo.
ART. 2
L’Associazione, apolitica e senza fini di lucro, ha quali sue finalità:
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oggetto principale è l’esercizio in via stabile della organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica di qualsiasi forma e con particolare riguardo alle discipline sportive che si svolgono a mare e in altri specchi d’acqua, riconosciute dal CONI e e dal CIPE. Lo scopo sociale è quindi volto ad accrescere i valori morali, le capacità intellettive e fisiche degli Associati e degli atleti anche mediante l’allestimento e gestione diretta di strutture ed impianti sportivi;
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La promozione e l’organizzazione di manifestazioni sportive a carattere agonistico e amatoriale, culturali e ricreative in genere;
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L’organizzazione di riunioni eventi sportivi, conferenze, trattenimenti a scopo conviviale, di svago ed altre a scopo benefico;
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La promozione di iniziative a sfondo culturale, volte a favorire lo scambio d’idee, esperienze e conoscenze tra i Soci;
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Essa potrà esercitare anche attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo i criteri e i limiti dal regime fiscale adottato, nonché dall’art. 9 del D.lgs 36/21 e successive modifiche e integrazioni, come , a titolo esemplificativo e non esaustivo: Attività ricreative riservate a soci e tesserati, tra le quali la gestione di punti di ristoro, nonché l’organizzazione di feste ed eventi, manifestazioni promozionali volte a valorizzare le attività sportive dell’Associazione;
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L’Associazione si obbliga a iscriversi ogni anno alla Federazione Italiana Vela o, in alternativa, ad altre Federazioni facenti parte del CONI, con priorità alle discipline sportive praticate in acqua.
ART. 3
L’Associazione, costituita a tempo indeterminato, potrà venire sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli associati. L’anno sociale ha inizio con il primo gennaio e termina con il 31 dicembre.
PATRIMONIO
ART. 4
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
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dalle quote di ammissione versate a titolo di “una tantum” dai nuovi iscritti e da quelle ordinarie versate periodicamente dai soci. Da contribuzioni a carattere straordinario deliberate dalle Assemblee. Da qualsiasi altro pagamento eseguito dai soci stessi a qualsiasi titolo;
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da ricavi da manifestazioni organizzate dall’Associazione o sotto il patrocinio della stessa;
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dai contributi pubblici o da lasciti e atti di liberalità provenienti da Istituzioni, Fondazioni, soggetti economici e persone fisiche;
dai beni acquistati con propri mezzi finanziari o con ricorso a fonti di finanziamento esterne a titolo oneroso, e da eventuali redditi propri e sponsorizzazioni.
Trattandosi di Associazione senza fini di lucro, ad esito dell’esercizio annuale non potranno essere distribuiti utili, neppure in modo indiretto o differito, ne ricavato di fondi, riserve o quote capitale. Eventuali avanzi delle gestioni medesime dovranno essere destinati allo svolgimento delle attività statutarie oppure all’incremento del patrimonio. Gli Associati non possono trarre alcun tipo di beneficio economico dalle attività sociali a qualsiasi titolo svolte. Anche i Soci facenti parte degli Organi Sociali lo faranno a titolo di volontariato e, quindi, gratuito. Ovviamente, non sono considerate utilità economiche i rimborsi di spese – documentate o motivate – approntate nell’interesse dell’Associazione nell’ambito dei mandati e delle competenze riconducibili agli incarichi svolti. Non sono soggette a rimborso le spese per l’utilizzo di propri apparecchi telefonici o mezzi di trasporto per spostamenti in ambito cittadino. Gli Affiliati non possono utilizzare le sedi sociali per attività di tipo commerciale. Possibili offerte promozionali dovranno venire sottoposte all’autorizzazione del Direttivo e diramate alla collettività dei soci attraverso i canali di informazione del Club.
ASSOCIATI
ART. 5
Possono fare parte dell’Associazione in qualità di soci e beneficiare dei diritti che da tale status ne derivano, persone fisiche di riconosciuta corretta condotta morale, civile e conforme ai principi di lealtà e rettitudine e, più in generale, compatibili con i valori dello Sport. Tali requisiti costituiscono la base dei rapporti che regolano la vita interna dell’Associazione, quelli tra Soci e di questi con l’Associazione stessa e con i suoi Organi statutari.
I soci possono essere:
- Fondatori
- Onorari
- Ordinari
Fanno pure parte dell’Associazione, in qualità di Atleti, coloro che praticano l’attività agonistica per i colori dell’Associazione, nell’ambito di discipline sportive riconosciute dalla Federazioni cui Il Clubino è affiliato. Gli atleti vengono tesserati – di anno in anno – a cura del Consigliere responsabile del settore. Questi ne darà comunicazione al Consiglio che con assenso ( anche tacito ) ne prenderà atto . La domande degli aspiranti atleti di minore età devono venire firmate da uno dei genitori che ne ha la patria potestà. Gli atleti, selezionati tra giovani di adeguate qualità morali e fisiche, relativamente alle discipline per cui vengono tesserati sono tenuti a praticare attività sportiva unicamente per i colori de Il Clubino. Gli Atleti sono ammessi a frequentare i locali sociali e le aree in concessione, con possibili limitazioni di volta in volta poste dal Consigliere di settore o, comunque, dal Consiglio.
Coloro che hanno rivestito la qualifica di atleta in via continuativa per almeno 4 anni, su loro richiesta possono diventare soci ordinari, beneficiando della esenzione della quota di ammissione. Il limite dei quattro anni può venire abbassato, a discrezione del Consiglio, nella sola ipotesi di Atleti che abbiano conseguito risultati sportivi di oggettivo rilievo, quantomeno, di portata nazionale.
ART. 6
Sono Soci Fondatori coloro che conferirono il capitale iniziale nell’84, integrandolo in una successiva fase di difficoltà l’anno seguente e sottoscrissero l’atto costitutivo dell’Associazione, restando stabilmente ed in via continuativa all’interno dell’Associazione. Seguitano per questo ad avere carattere vitalizio.
ART. 7
Sono Soci Onorari, a carattere vitalizio, noti Personaggi che hanno acquisito importanti benemerenze in ambito sportivo, sociale, culturale o artistico. Vengono nominati dall’Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo, avallata dalla Consulta Sociale. Possono venire nominati Soci Onorari e sempre con la medesima procedura, nominativi che abbiano acquisito meriti all’interno del Circolo per effetto del loro impegno continuativo (quindi con iscrizione almeno ventennale ), dando lustro all’Associazione, o abbiano concorso alla sua patrimonializzazione mediante cospicue donazioni finanziarie, di beni mobili o immobili.
ART. 8
L’Associazione adotta i principi di democraticità e garantisce la piena uguaglianza dei diritti a tutti gli Associati.
Ogni Socio è quindi titolare di diritto al voto attivo e passivo, nel senso che ha possibilità di candidarsi per ricoprire le cariche sociali alle condizioni previste dallo Statuto. . Alla stessa stregua anche i regolamenti interni disciplinano le attività sociali e obbligano i singoli soci in modo uguale.
Sono Soci Ordinari coloro che avendone fatto domanda, sono stati ammessi a fare parte dell’Associazione. Le istanze – controfirmate da due soci presentatori, preferibilmente con iscrizione di oltre 4 anni poiché si rendono garanti morali dei requisiti di base dei richiedenti – devono venire vagliate e approvate dal Consiglio Direttivo con votazione a maggioranza di almeno 4 voti favorevoli, prescindendo dal numero dei Consiglieri presenti.
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Le domande di affiliazione, corredate di foto e di un curriculum sportivo-professionale, con riferimenti ad eventuali altri interessi, restano depositate in segreteria a disposizione dei Soci che intendono prenderne visione. In una apposita bacheca e ben in vista, verrà esposta la comunicazione dei nominativi che hanno fatto richiesta di affiliazione, corredata dei soli dati anagrafici;
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L’ammissione comporta l’obbligo di pagare la quota di accesso stabilita dal Direttivo, che ha facoltà di agevolarne il pagamento accordando dilazioni, qualora espressamente richieste;
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Al momento dell’ affiliazione si è tenuti a prendere visione dello Statuto e dei Regolamenti interni, con ciò assumendo implicito impegno a rispettarne i contenuti, non potendo in alcun caso eccepirsi la non conoscenza delle norme statutarie e di quelle interne. Regola che, comunque, vale per tutti gli Associati ed Atleti.
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L’aspirante socio la cui richiesta è stata respinta, potrà a distanza di un anno riproporla.
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ART. 9
E’ pure esclusa per tutti gli Affiliati ed Atleti la possibilità di promuovere azioni giudiziarie civili nei confronti dell’Associazione. In presenza di iniziative di tale natura il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di dichiarare la decadenza del Socio che verrà considerato decaduto senza ulteriori formalità e senza possibilità di venire successivamente reintegrato. Ne consegue pure che nessun nominativo che abbia promosso azioni giudiziali nei confronti dell’Associazione possa venire ammessi a farne parte.
ART. 10
I Soci ordinari sono tenuti al pagamento delle quote annuali e di altre integrative correlate ai servizi offerti, nella misura e con le modalità di volta in volta stabilite dal Consiglio Direttivo. Il mancato pagamento di tali quote o di altre contribuzioni di carattere accessorio, può dare luogo alla declaratoria di decadenza da Socio. In merito, il Consiglio Direttivo è tenuto a pronunciarsi in presenza di posizioni di morosità che abbiano superato i 4 mesi. In casi eccezionali è facoltà del Consiglio di accordare ulteriore motivata tolleranza, nel presupposto che esistano fondate aspettative per la definizione dei sospesi in tempi ragionevolmente brevi e, comunque, non oltre i 10 mesi a decorrere dalla data prevista per i pagamenti rimasti insoluti.
I Soci e gli Affiliati tutti sono tenuti a sottoscrivere il consenso in materia di privacy.
ART. 11
Le dimissioni da Socio devono venire presentate, in via diretta e scritta, entro il 20 dicembre dell’anno antecedente il recesso. In mancanza, il socio sarà tenuto a corrispondere l’intera quota per l’anno successivo. In presenza di morosità pregresse non sanate, le dimissioni non verranno considerate tali e la decadenza da socio verrà pronunciata per morosità. I soci, ancorchè dimissionari, sono a conoscenza che le quote rimaste impagate costituiranno credito liquido ed esigibile. Per il loro recupero il Circolo è abilitato a ricorrere a tutte le iniziative utili, anche in via giudiziale.
Con delibera del Consiglio Direttivo, potranno venire riammessi i nominativi che abbiano, nei 12 mesi successivi alla dichiarazione di decadenza, sanato la morosità dando credibile giustificazione della loro inadempienza.
Nei casi di prolungata assenza per grave malattia o di allontanamento dalla città per motivi di lavoro o di studio, il Socio su sua richiesta può venire dal Consiglio considerato assente e dispensato dal pagamento delle quote sociali, ma tenuto al suo rientro a corrispondere eventuali contribuzioni “una tantum” deliberate in sua assenza.
ART. 12
Tutti gli Affiliati sono tenuti a fornire alla segreteria del Circolo il proprio recapito, comunicando le eventuali successive variazioni. L’indirizzo dato per ultimo varrà per tutte le comunicazioni, anche per via raccomandata.
Soci ed Atleti sono pure tenuti a fornire un proprio recapito telefonico e almeno un indirizzo email che, in considerazione del diffuso utilizzo di tale mezzo, verrà utilizzato dagli uffici del Circolo per ogni tipo di comunicazione interna, in sostituzione della ordinaria corrispondenza cartolare. Ciò, varrà anche per le convocazioni assembleari e per quelle degli Organi interni. La corrispondenza per posta ordinaria deve considerarsi superata e potranno farvi ricorso unicamente gli Organi sociali nei casi in cui lo ritenessero opportuno o, quando, per esigenze di legge è necessaria la notifica a mezzo di raccomandata o PEC.
ART. 13
Il Consiglio Direttivo, nell’interesse dell’Associazione e al fine di poter assolvere a doveri di ospitalità, ha facoltà di rilasciare permessi gratuiti di frequenza temporale, ma solo ove ricorrano oggettivi motivi di opportunità. Analoga facoltà è data al Consiglio nell’ambito di rapporti di reciprocità con Circoli coesistenti o di altri coaffiliati nelle stesse discipline sportive, aventi sede in altre parti di Italia o all’estero.
Al Presidente è pure data facoltà di valutare e consentire singoli casi di occasionale ospitalità, limitata ad alcuni giorni. Tali casi non sono assimilabili alla possibilità, comunque prevista per tutti i Soci, di consentire l’accesso a propri ospiti ( alle condizioni indicate nei regolamenti interni ), ospitalità strettamente legata alla presenza del socio ospitante.
ART. 14
Il socio perde tale sua qualifica, oltre che a seguito di dimissioni o quando dichiarato decaduto per morosità secondo le modalità precisate all’art. 10, anche nei seguenti casi:
- Per sopravvenuta interdizione o inabilitazione;
- Per i motivi di cui all’art. 9;
- Per la sopravvenuta ed accertata mancanza dei requisiti stabiliti dal superiore art. 5;
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Per radiazione pronunciata dal Collegio dei Probiviri nei casi di attività contrarie alle finalità dell’Associazione, ai suoi interessi o per averne leso il prestigio o l’immagine. Può costituire motivo di radiazione anche la grave offesa o ingiuria recata ad altro Affiliato, nonchè l’accertata incompatibilità dovuta alla reiterazione di condotte inadeguate, sanzionate con precedenti provvedimenti disciplinari.
I casi rientranti nel punto “a”, “b” e “c”, dovranno venire valutati e sanzionati dal Consiglio Direttivo che giudicherà i sopravvenuti fatti. Nell’ipotesi che il Consiglio si sia espresso per la radiazione, l’interessato potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri.
La decadenza da Socio implica la perdita di ogni diritto su attività e beni dell’Associazione stessa, ferme restando le obbligazioni collegate a eventuali sospesi per quote impagate o per danni a qualsiasi titolo causati alla Associazione.
ART. 15
Quando, per imprevedibili circostanze le domande di dimissioni fossero particolarmente numerose, il Presidente, prima di darvi corso valuterà di informarne l’Assemblea dei soci. Nelle more che l’Assemblea si riunisca ed assuma decisioni, il recesso del socio deve considerarsi sospeso.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 16
Sono Organi dell’Associazione:
- L’Assemblea Generale ( Ordinaria e Straordinaria )
- Il Consiglio Direttivo;
- La Consulta Sociale;
- Il Collegio dei Revisori;
- Il Collegio dei Probiviri;
I componenti degli Organi sociali non possono svolgere incarichi direttivi e nessuna altra carica elettiva presso Associazioni similari, affiliate alle medesime Federazioni facenti capo al CONI o al CIPE.
DELLE ASSEMBLEE
ART. 17
L’Assemblea Generale è aperta a tutti gli associati.
Hanno diritto di voto i Fondatori, gli Onorari e tutti i soci ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali.
L’Assemblea Generale è convocata dal Consiglio Direttivo quando questi lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l’anno entro il mese di aprile per l’approvazione dei bilanci e per la nomina di cariche sociali, qualora scadute. Nell’ipotesi che per impedimenti di forza maggiore il termine di Aprile non potrà venire rispettato, il Consiglio è tenuto ad informarne il Presidente della Consulta rappresentato l’esigenza motivata di convocare l’Assemblea a data successiva, indicando il nuovo termine proposto.
Il Consiglio Direttivo è tenuto pure a convocare l’Assemblea Generale su apposita istanza inoltrata al Presidente della Consulta, sottoscritta da almeno un numero di soci pari al 30% di quelli in regola con i pagamenti. L’istanza deve indicare gli argomenti da porre all’ordine del giorno. La Consulta procederà ad indire la convocazione, di concerto con il Consiglio ed avvalendosi degli uffici e del personale del Circolo.
ART. 18
Gli aventi diritto sono convocati alle assemblee con avviso personale, nei modi di cui all’art. 12, che verrà loro inviato almeno dieci giorni della prima riunione.
Nell’avviso di convocazione devono essere indicati le date di prima e seconda convocazione, il luogo e l’ora dell’adunanza, nonché gli argomenti da trattare.
L’intervallo tra la prima e la seconda convocazione non può essere inferiore a 12 ore.
L’avviso di convocazione deve pure venire affisso nei locali sociali, già dal giorno successivo alla inoltro dell’avviso stesso.
ART. 19
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione la riunione è valida in presenza di almeno il 20% degli iscritti aventi diritto al voto. I Soci non hanno diritto di voto per tutti i casi in cui si profila conflitto di interesse che, ove preventivamente sollevato da un qualsivoglia altro socio, verrà vagliato in sede di Consulta.
Nell’ipotesi che anche in seconda convocazione non venga raggiunto il quorum del 20% di cui sopra, la seduta si intenderà tacitamente differita, senza alcuna altra formalità o comunicazione, a 10 giorni successivi, agli stessi orari e luoghi. La riunione sarà quindi valida senza alcuna limitazione di presenze.
Per modificare l’atto costitutivo è necessario il voto favorevole di almeno il 75% dei soci aventi diritto, per le modifiche statutarie è necessario il voto favorevole di almeno il 51% degli aventi diritto al voto. I quorum in questione valgono sia in prima che in seconda convocazione.
Le votazioni si faranno a schede segrete se ciò viene richiesto da almeno i 3/5 dei soci presenti all’Assemblea, altrimenti varrà la modalità di voto palese per alzata di mano. Le deliberazioni obbligano tutti I Soci, anche gli assenti o dissenzienti.
ART. 20
Nelle Assemblee ogni socio potrà farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta, da consegnarsi al Segretario del Consiglio Direttivo prima del suo inizio: nessun socio potrà essere portatore di più di una delega. Le firme sulle deleghe dovranno risultare controfirmate dal Presidente dell’Assemblea o dal Segretario dell’Associazione che baseranno la loro valutazione su base fiduciaria. Da ciò ne discende che la presentazione di deleghe infedeli costituirà grave violazione dei principi fissati all’art. 5 dello Statuto e implicherà il deferimento di ufficio al Collegio dei Probiviri. Questi accertato il fatto non potrà esimersi dal sanzionarlo con una sospensione non inferiore agli 8 mesi e la perdita del diritto al voto per il quadriennio successive all’illecito.
ART. 21
L’Assemblea verrà presieduta dal Presidente della Consulta. In sua assenza, o su sua proposta o delega, da altro socio facente parte della Consulta stessa. In secondo ordine, il Presidente della Consulta o del Consiglio Direttivo potranno proporre la nomina di altra Persona, anche non socio, su cui l’Assemblea verrà chiamata a manifestare assenso per acclamazione. Il Consigliere segretario si occuperà dell’organizzazione delle operazioni di voto, avvalendosi del Personale del Circolo e di un Socio nominato responsabile del seggio dal Presidente della Consulta.
Di ogni Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e da un segretario nominato dallo stesso Presidente.
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 22
Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti dall’Assemblea Generale, ed è devoluta all’Organo stesso l’Ordinaria e Straordinaria amministrazione.
Il socio che si autopropone per l’elezione a componente del Consiglio deve fare pervenire la propria candidatura al Presidente della Consulta sociale almeno 8 giorni prima della data dell’Assemblea elettiva. La candidatura dovrà venire controfirmata da almeno 10 soci. L’inoltro potrà venire tramite email, sempre utilizzando la posta elettronica del Circolo.
ART. 23
Immediatamente dopo l’elezione il Consiglio Direttivo si riunirà per attribuire ai votati le cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e Deputato allo Sport. I designati dovranno dare atto dell’accettazione della carica, anche in modo tacito prendendo parte alla prima riunione.
Il Consiglio Direttivo potrà conferire specifici incarichi e delegare funzioni ad un suo membro, o anche ad un socio esterno al Consiglio, ma sempre sotto la propria responsabilità.
Il Consiglio Direttivo per esigenze funzionali che non possono venire assolte dai propri Componenti, può avvalersi di prestazioni professionali e di lavoro da parte di esterni, determinandone gli eventuali compensi.
Il Consiglio direttivo può eccezionalmente avvalersi di prestazioni di lavoro o professionali da parte dei Soci, solo in presenza di una reale ed evidente convenienza in rapporto ai “costi di mercato”. Nel senso che il socio, nell’assumere il proprio impegno di lavoro o commerciale, lo faccia senza aspettative di guadagno, allineando i costi delle prestazioni al ristoro delle spese vive.
ART. 24
Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.
ART. 25
Se nel corso del mandato quadriennale vengono a mancare uno o più consiglieri, per un numero che non superi la maggioranza, il Consiglio Direttivo procede alla libera cooptazione. I Consiglieri così nominati devono venire ratificati (anche per acclamazione) in occasione della prima Assemblea utile e andranno quindi a scadere assieme agli altri in carica. Nel caso l’Assemblea non approvi la ratifica, il Consiglio provvederà alla prima riunione ad una nuova cooptazione che seguirà l’iter di ratifica della precedente.
In caso di dimissioni della maggioranza dei Consiglieri, l’Assemblea, convocata entro il termine massimo di quaranta giorni, provvede alla loro sostituzione sulla base delle nuove candidature presentate. Nelle more i dimissionari sono tenuti a gestire l’ordinaria amministrazione, mantenendo le competenze delle deleghe originariamente conferite.
ART. 26
Al Consiglio Direttivo è affidata la direzione e la gestione dell’Associazione, a conferma di quanto indicato all’art. 22, e pertanto ad esso spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per il conseguimento dello scopo sociale. La gestione deve tuttavia mantenersi coerente ai conti del preventivo approvato dalla Assemblea, o comunque, il superamento di singoli capitoli di spesa deve venire bilanciato da maggiori entrate o da manovre di assestamento, attingendo alle disponibilità di altri conti sottutilizzati. In definitiva, le linee amministrative devono tendere al bilanciamento di entrate ed uscite e, nel caso di indifferibili spese straordinarie prive di copertura e che in prospettiva possano implicare un risultato di esercizio negativo, neppure coperto dalle riserve accantonate negli anni del proprio mandato, il Consiglio è tenuto a darne notizia al Presidente della Consulta. Questi, sentiti gli altri Consultori anche fuori da una formale convocazione, valuterà l’eventuale ratifica, riservandosi l’opportunità di indire un’apposita Assemblea per informarla della spesa straordinaria resasi necessaria ed, eventualmente proporre una contribuzione straordinaria a copertura.
Il Consiglio Direttivo inoltre:
- Redige i progetti di bilancio dell’esercizio consuntivo e preventivo;
- convoca le Assemblee ai sensi dell’art.17;
- delibera sulle domande d’ammissione dei soci;
- cura l’esecuzione dei provvedimenti disposti dal Collegio dei Probiviri;
- delibera ai sensi delle altre norme del presente Statuto;
- dichiara la decadenza da socio per i casi di morosità, per quelli in cui vengano meno i requisiti di cui all’art. 5 comma 1° e per le violazioni all’art. 9.
ART. 27
IlConsiglioDirettivoèconvocatodalPresidentequandoquestiloreputinecessario,oppuresu richiesta di almeno tre consiglieri, con indicazione degli argomenti da trattare.
La convocazione va inviata almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione.
Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei membri del Consiglio stesso.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti. Le deliberazioni possono avere luogo con voto segreto quando ciò sia richiesto da almeno tre consiglieri, oppure quando si tratti di argomenti su cui qualcuno dei consiglieri abbia interessi. Fermo restando che il Consigliere avente un palese personale interesse alla delibera, non partecipa alla trattazione dell’argomento e non vota.
A parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente. In quelle segrete la parità comporta la non approvazione della proposta.
Delle sedute viene redatto verbale sottoscritto da Presidente e Segretario. I verbali vengono raccolti in apposito libro che deve venire custodito negli uffici della sede sociale o, eventualmente, presso lo studio del professionista esterno che assiste il Circolo.
ART. 28
La rappresentanza dell’Associazione è devoluta al Presidente del Consiglio Direttivo che figura come Legale Rappresentante de Il Clubino del Mare Asd.
Il Presidente potrà eseguire in maniera autonoma atti d’ordinaria amministrazione, secondo le line programmatiche concertate all’interno del Direttivo, mentre per la straordinaria amministrazione saranno necessarie apposite delibere che ne autorizzino espressamente l’attuazione.
Nei casi di assenza o indisponibilità del Presidente, i poteri dello stesso si
intendono devoluti al vice Presidente, anche con riguardo alla rappresentanza
legale della Associazione
ART. 29
In casi straordinari e di particolare necessità, al fine di assicurare la continuità della gestione della Associazione, i compiti e le funzioni del Consiglio Direttivo potranno essere assegnati ad un Commissario straordinario. La nomina verrà decisa dall’Assemblea ordinaria su proposta della Consulta sociale che avrà d’iniziativa dato corso alla convocazione in via d’urgenza. Il Commissario Straordinario potrà essere collaborato da due consiglieri da lui stesso nominati. Sino alla data della riunione il Consiglio resta ad occuparsi dell’ordinaria amministrazione, a meno che non ricorrano motivi pregiudizievoli e gravi che implichino l’immediato sollevamento dei membri del Consiglio. In quest’ultimo caso la gestione dell’ordinaria amministrazione potrà da subito venire affidata alla persona che la Consulta intende proporre all’Assemblea quale commissario.
In sede di Assemblea verrà pure determinata la durata della gestione commissariale che non potrà avere durata superiore ai 12 mesi, suscettibili di ulteriore proroga di 6 deliberata a posteriori dall’Assemblea medesima.
DELLA CONSULTA SOCIALE
ART. 30
La Consulta Sociale, non ha funzioni amministrative e neppure gestionali. E’ un collegio composto da 7 membri, due dei quali eletti tra i Soci Fondatori ( indicati all’art. 6 ) già costituenti la precedente Consulta dei Fondatori. I componenti della Consulta durano in carica 6 anni e vengono scelti su base elettiva, autocandidandosi con richiesta sottoscritta da almeno 10 soci. Anche per la quota riservata ai soci fondatori è prevista l’autocandidatura avallata da 10 firme di soci. La Consulta elegge tra i propri membri un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario.
ART. 31
Il Socio onorario più anziano di nomina presenzierà alle sedute della Consulta senza diritto al voto, ma verrà sentito sugli argomenti trattati e il parere verrà annotato nei verbali.
I membri della Consulta non possono fare parte di altri Organi sociali.
La Consulta è convocata dal Presidente della stessa almeno due volte l’anno, ad inizio di semestre e tutte le altre volte che lo riterrà necessario.
La convocazione ha luogo secondo le modalità di cui all’art. 12, con semplice comunicazione email da spedirsi almeno sei giorni prima della data fissata e deve indicare gli argomenti da trattare.
Per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice e con voto palese. In caso di parità il voto del Presidente varrà doppio. La votazione avverrà a scrutino segreto qualora lo richiedano almeno 3 membri.
Ove il numero richiesto per la validità della prima seduta non fosse raggiunto, la Consulta rimane convocata agli otto giorni successivi nello stesso luogo ed alla stessa ora senza alcuna altra formalità.
In caso di dimissioni o di altra causa, la Consulta può facoltativamente procedere alla libera cooptazione del membro venuto meno. La consistenza dell’Organo non potrà mai scendere sotto il numero di 5 membri, fermo restando il quorum di almeno la metà dei componenti per convocazioni e delibere. In assenza di candidature da parte dei Soci fondatori, il numero mancante verrà ricoperto da soci ordinari.
ART. 32
La Consulta ha i seguenti compiti:
- controlla l’osservanza dello Statuto sociale, ne tutela e garantisce la puntuale applicazione. Nei casi controversi ne fornisce l’interpretazione autentica;
- propone all’Assemblea dei soci eventuali modifiche statutarie;
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riceve le candidature per le elezioni a componente del Consiglio Direttivo e della Consulta stessa, firmate dai candidati e da altri dieci soci, che dovranno essere spedite a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo PEC entro 8 giorni dalla data fissata per l’ assemblea elettiva;
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propone all’Assemblea i nominativi dei soci per la elezione dei Revisori e del Collegio dei Probiviri. L’elezione di questi organi avverrà per acclamazione. In mancanza di designazioni o di esito infruttuoso della votazione, l’elezione dei component dei due Organi avverrà a scrutinio segreto nel corso della Assemblea stessa;
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esprime parere sulle spese che eccedano la previsione di bilancio e che non trovino la copertura finanziaria in maggiori entrate, secondo le modalità prevista all’art. 26;
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esamina, prima dell’Assemblea dei soci, i rendiconti ed i documenti approvati dal Consiglio. L’esame della Consulta esula da giudizi tecnici su aspetti amministrativo-contabili, me attiene principalmente al giudizio di compatibilità delle line gestionali agli scopi sociali previsti dallo Statuto;
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riceve ed esamina il ricorso del socio espulso e che impugna il provvedimento emesso dal Collegio dei Probiviri. Per tali casi costituisce al suo interno un apposito Collegio giudicante formato da tre suoi membri; il Presidente e due componenti scelti per sorteggio.
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convoca l’Assemblea dei soci nei casi previsti dall’art. 29.
DEL COLLEGIO DEI REVISORI
ART. 33
Il Collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi e un supplente, è eletto dall’Assemblea dei Soci su proposta della Consulta. I componenti del Collegio devono essere iscritti ad uno dei seguenti Albi professionali: Revisori Contabili, Dottori Commercialisti o Ragionieri Commercialisti. Il Collegio al suo interno designa il Presidente. I revisori durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.
La funzione di un Collegio dei Revisori, secondo la normativa CONI e le disposizioni della “riforma dello Sport” entrata in vigore nel 2023, sono discrezionali, per cui l’Assemblea potrà astenersi dalla sua nomina.
ART. 34
Al Collegio dei Revisori, ove nominato, compete il controllo sulla regolarità della gestione amministrativa dell’Associazione. Su tale attività di controllo presenta all’Assemblea Generale una propria relazione da allegare agli altri documenti dei bilanci.
Il Consiglio Direttivo è tenuto a convocare i Revisori alle proprie riunioni.
DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
ART. 35
L’Assemblea generale, su proposta della Consulta sociale, nomina un Collegio dei Probiviri composto di tre membri effettivi e un supplente. I Probiviri durano in carica sei anni e sono rieleggibili.
I Probiviri nominano tra loro un Presidente.
ART. 36
Il Collegio dei Probiviri giudica su tutte le controversie che insorgono tra i soci come tali e tra i soci e la Associazione. Adotta i provvedimenti disciplinari secondo criteri di equità, in presenza di condotte ritenute sanzionabili, anche con riferimento a quelle che abbiano compromesso il buon andamento della vita sociale
Per l’accertamento della verità il Collegio potrà esperire ogni necessario approfondimento all’interno del Circolo, interpellando anche altri Soci, o se necessario anche dipendenti, presenti o informati sui fatti oggetto di verifiche.
Per la validità delle deliberazioni del Collegio è necessario il coinvolgimento di almeno 3 dei suoi componenti e del voto a maggioranza.
Il Collegio dei Probiviri ad esito dei procedimenti disciplinari aperti, qualora ravvisi la fondatezza dei fatti contestati, sanzionerà i soci mediante:
- Il richiamo scritto;
- La censura; da conservarsi agli atti dell’Associazione;
- La sospensione sino ad 11 mesi;
- L’espulsione dal Sodalizio, per i casi previsti al punto “d” dell’art. 14;
- Esamina e decide sul ricorso presentato dal nominativo che il Consiglio ha dichiarato decaduto da socio ai sensi dell’art. 9, o per sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui al comm. 1° art. 5.
I soci interessati dai procedimenti aperti a loro carico, hanno diritto ad essere sentiti dal Collegio e di relazionare per iscritto. Le decisioni riguardanti le sanzioni dovranno essere motivate.
Nei casi in cui venga dichiarata la decadenza da Socio è possibile il ricorso alla Consulta Sociale.
DELLO SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 37
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato soltanto dall’Assemblea Generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno ¾ dei soci aventi diritto di voto.
Per l’efficacia della delibera di scioglimento è necessario il voto favorevole dei ¾ dei votanti.
L’Assemblea delibererà all’atto dello scioglimento, sentita l’Autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione. Tale destinazione dovrà comunque avvenire in favore d’altra associazione che persegua analoghe finalità socio/sportive, iscritta agli elenchi del CONI per il tramite di affiliazione a Federazioni dal CONI stesso riconosciuta. Ciò, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. Resta ovviamente esclusa ogni ipotesi di ripartizione – anche in forme indirette – in favore degli associati, collaboratori, lavoratori, amministratori o componenti di Organi sociali, anche in forme indirette.
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 38
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di emanare regolamenti interni dell’Associazione, allo scopo di disciplinare e meglio regolare la vita sociale del Circolo, le attività sportive, l’uso dei locali sociali da parte dei Soci, l’ammissione di ospiti ed altre concessioni che si rendessero opportune nell’interesse generale dell’Associazione. In tale ottica potranno pure venire assunti provvedimenti di temporanea limitazione della libera fruizione delle sede e delle aree in concessione.
ART. 39
L’elenco dei soci, una copia dello Statuto Sociale e del regolamento interno dovranno essere sempre a disposizione dei Soci che ne faranno richiesta.
ART. 40
Per quanto non regolato dal presente Statuto si fa riferimento, con tacita accettazione, alle disposizioni del Codice Civile, alle norme e alle direttive del C.O.N.I. e a quelle dello Statuto e dei regolamenti della F. I. V. a cui l’Associazione è affiliate, nonché a quelli di altre Federazioni cui l’Associazione dovesse in futuro affiliarsi.

